Descrizione

IMU è l'acronimo di "Imposta Municipale Propria" (quella che una volta si chiamava "ICI").
L'imposta è stata introdotta con il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201. Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e attualmente è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 739-783.
Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova IMU mantiene infatti l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale.
L’IMU è interamente destinata al Comune, a eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. da versare allo Stato (l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal Comune spetta al Comune stesso).
In Comune di Oderzo …
È attivo il servizio IMU ONLINE per tutti gli utenti con credenziali SPID.
Il cittadino in possesso di immobili nel Comunedi Oderzo può accedere alla propria posizione tributaria ed ottenere il modello di pagamento.
Per visualizzare la propria situazione IMU clicca qui e poi su “Accedi alla tua posizione tributaria”. Una volta avuto l’accesso con SPID, si apre la pagina che presenta sulla barra in alto 4 caselle; clicca su Posizione tributaria. Nella casella “Scegli tributo”, dal menù a tendina scegli la voce "Ici-Imu" e l’anno di imposta in corso, ed attendi che il sistema carichi:
a) alla voce “Ici.Imu” l’elenco degli immobili posseduti nel Comune di Oderzo dei quali è possibile vedere tutti i dettagli cliccando sul simbolo della lente a destra
b) alla voce “Documento”
- da “Stampa F24” i modelli F24 già precompilati per pagare acconto e saldo in unica soluzione entro il 16 giugno, oppure solo l’acconto scadente il 16 giugno e solo il saldo scadente il 16 dicembre
- da “Stampa documento” la scheda riepilogativa degli immobili e dei calcoli.
Nel caso sia necessario inserire delle modifiche utilizza la linguetta “Calcolatrice IMU” e prosegui.
Calcolatrice IMU (TASI solo fino al 2019)
Dalla situazione degli immobili presente nella banca dati del Comune di Oderzo, è possibile variare percentuale e periodo di possesso, eliminare o aggiungere immobili e rifare il calcolo e stampare il nuovo modello di pagamento F24 Scadenze
IMU novità
Fabbricati cat. C1 (negozi/attività commerciali) – nuova aliquota IMU 2025
A decorrere dal 2025, con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 16/12/2024, è stata diversificata l’aliquota IMU nel caso di negozi/attività commerciali - accatastati in categoria C/1 – a disposizione, che non siano oggetto né di contratti di locazione né di contratti di comodato e che non siano utilizzati direttamente dal proprietario per attività commerciali, al fine di arginare il fenomeno degli affitti troppo esosi richiesti dai proprietari degli immobili, situati prevalentemente nel centro storico.
Con la citata deliberazione è stato previsto per tale fattispecie:
- l’aliquota massima dell’1,06 per cento, al posto dell’aliquota ordinaria dello 0,9 per cento;
- limitarne l’ambito alla perimetrazione del Distretto Urbano del Commercio , approvata con deliberazione della G.C. n. 188 del 06/12/2017, considerato che per tale Distretto sono previsti bandi e finanziamenti ad hoc a livello regionale e comunale;
- prevedere un periodo minimo di 12 mesi in cui l’immobile rimane a disposizione prima di applicare la maggiore aliquota.
Scadenze
- versamento dell'acconto: 16 giugno 2025
- versamento del saldo: 16 dicembre 2025 sulla base del regolamento e delle aliquote approvate.
I versamenti non sono dovuti se l'imposta complessivamente dovuta per l'anno (acconto e saldo) è pari o inferiore ad euro 5,00.
Regolamento e aliquote
Con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 27/06/2022 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della nuova IMU in vigore dal 01.01.2020 e con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 16/12/2024[Autore sc1] sono state determinate le seguenti aliquote applicabili per l'anno 2025:
Tipo immobile | Aliquota IMU 2025 |
---|---|
Aliquota di base per tutti gli immobili diversi da quelli elencati di seguito | 9,0 per mille |
Abitazioni principali, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze ammesse | Escluse per legge |
Abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse | 6,0 per mille con applicazione della detrazione di legge pari ad € 200,00 |
Abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo a genitori/figli/coniuge superstite in presenza di figli minori che le utilizzano come abitazione principale | 8,6 per mille |
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993 | 1,0 per mille |
Terreni agricoli anche non coltivati | 9,0 per mille |
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ad esclusione della categoria D5 | 9,0 per mille di cui 7,6 per mille riserva Stato |
Fabbricati classificati nella categoria catastale D5 (istituti di credito, cambio e assicurazione):
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita | 10,6 per mille di cui 7,6 per mille riserva Stato
Esenti per legge dal 01.01.2022 |
Aree edificabili | 9,0 per mille |
Alloggi sociali di proprietà degli enti di edilizia residenziale pubblica sfitti per il periodo di espletamento delle attività di assegnazione fino a mesi 60 | 0,0 per mille |
Fabbricati classificati nella categoria catastale C1 (negozi/attività commerciali) situati all’interno della perimetrazione del Distretto Urbano del Commercio, approvata con deliberazione della G.C. n. 188 del 06/12/2017 , a disposizione da almeno 12 mesi | 10,6 per mille |
VALORI AREE EDIFICABILI
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità (art 1, comma 741, lett. d) Legge n. 160/2019).
La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, orientare l’attività di controllo dell’ufficio e ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta comunale determina, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, i valori di riferimento, ai fini IMU, delle aree fabbricabili, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche.
Detti valori sono puramente indicativi e non vincolanti né per il contribuente né per l’ufficio, in quanto individuati al mero scopo di offrire un indirizzo per facilitare il versamento dell’imposta ai contribuenti, e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi. Resta ferma la possibilità per il Comune di emettere provvedimenti di accertamento che si discostino, motivatamente, dai valori determinati (art. 11, comma 4, del vigente regolamento IMU approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29/07/2020). I valori minimi di riferimento per le aree edificabili, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, sono stati determinati con Deliberazione della Giunta comunale 28/04/2011, n. 116 e sono i seguenti:
Aree residenziali e turistiche (euro al metro cubo edificabile)
zona di pregio* 140,00 € (urbanizzate) 65,00€(da urbanizzare)
zona normale 100,00 € (urbanizzate) 50,00 € (da urbanizzare)
Aree commerciali/produttive (euro al metro quadro edificabile)
zona di pregio* Euro 110,00 (urbanizzate) Euro 60,00 (da urbanizzare)
zona normale Euro 65,00 (urbanizzate) Euro 50,00 (da urbanizzare)
La delimitazione delle zone di pregio è definita con deliberazione della Giunta comunale 17/01/2011, n. 8 Planimetria zone di pregio. L’imposizione di un terreno come area edificabile decorre dal momento dell'adozione dello strumento urbanistico da parte del comune.
ADEMPIMENTI TRIBUTARI IN CAPO AGLI EREDI
Versamenti
In caso di decesso del soggetto passivo, gli eredi sono tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte dovute, entro le previste scadenze:
- per conto del de cuius*, fino alla data del decesso e
- in proprio, per il periodo successivo, in base alle quote spettanti per successione legittima o testamentaria, fatte salve le eccezioni di legge.
L’imposta deve essere determinata proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia non sono applicati sanzioni e interessi nelle ipotesi di adempimento degli obblighi di versamento da parte degli eredi entro i termini previsti dall’art. 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600 (“Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro 4 mesi da essa, … sono prorogati di 6 mesi in favore degli eredi”).
Si considerano comunque regolarmente eseguiti i versamenti:
- effettuati da un contitolare o da altro soggetto anche per conto degli altri, purché l’imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e ne sia data comunicazione al Comune
- effettuati, nel rispetto dei termini ordinari, in caso di successione, da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto. (art. 4, comma 4, del Regolamento Generale delle Entrate e art. 18 comma 5, del Regolamento IMU, applicabile anche alla TASI)
* In tal caso, alle voci Codice Fiscale, Dati Anagrafici e Domicilio Fiscale, cioè nelle prime quattro righe del mod F24, è necessario inserire i dati del defunto, mentre all'ultima riga, accanto alla dicitura "Codice Fiscale del coobbligato, erede, ecc.", va inserito il Codice Fiscale dell'erede, con Codice Identificativo "07" (cioè "Erede”).
Dichiarazioni
In caso di dichiarazione di successione, questa è trasmessa al Comune direttamente dall’Agenzia delle Entrate, pertanto nessun adempimento è dovuto da parte degli eredi (art. 15, comma 2, Legge 383/2001).
È invece necessaria la presentazione della dichiarazione di variazione IMU (su modello ministeriale disponibile sul sito del Comune) in caso di riunione di usufrutto.
Abitazione principale - effetti della sentenza della corte Costituzionale 12/09/2022, n. 209
Con la sentenza 12/09/2022, n. 209 depositata il 13/10/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano, dall’anno 2012, la fattispecie dell’abitazione principale IMU ai fini dell’esenzione dal tributo. Pertanto, a decorrere dal 20/10/2022, giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della citata sentenza, ai fini del riconoscimento dell’esenzione prevista in materia della “vecchia” IMU (regolata dall’art. 13 del Decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito, con Legge 22/12/2011, n. 214) e della “nuova” IMU (disciplinata dall’art.1, commi 738 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160) rileva la dimora abituale e la contestuale residenza anagrafica unicamente del soggetto passivo IMU e non più la dimora abituale e la residenza anagrafica del suo nucleo familiare. Conseguentemente la definizione di abitazione principale di cui all’art. 1, comma 741, lettera b), della Legge 27/12/2019, n. 160 si deve leggere come segue: per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. In tal senso va letto anche l’art. 5, comma 2) del vigente regolamento IMU.
AGEVOLAZIONI
Immobile in comodato a uso gratuito
Il comodato è un contratto, in forma scritta o anche solo verbale, con il quale il comodante mette a disposizione gratuitamente del comodatario un bene. Viene in genere utilizzato da genitori, che siano proprietari di due o più abitazioni, per farle usufruire ai propri figli, o viceversa, ricavandone anche benefici fiscali.
1. Aliquota agevolata 8,6 per mille: nel Comune di Oderzo, tutte le abitazioni e relative pertinenze ammesse concesse (dal soggetto passivo) in comodato a genitori o figli o al coniuge del comodatario in caso di morte di quest’ultimo ed in presenza di figli minori, i quali le utilizzano quali abitazioni principali, sono soggette ad IMU con aliquota agevolata del 8,6 per mille, indipendentemente dalle condizioni del punto 2. seguente.
2. Riduzione della base imponibile : la base imponibile delle unità immobiliari - escluse quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9 - concesse in comodato dal soggetto passivo a genitori o figli o al coniuge del comodatario che le utilizzano come abitazione principale, è ridotta del 50% alle seguenti condizioni:
a) il contratto - anche verbale – deve essere regolarmente registrato
b) l’immobile concesso in comodato deve essere l’abitazione principale del comodatario (il beneficiario del comodato) e non deve rientrare tra le categorie catastali di lusso A1, A8 e A9
c) il comodante (il soggetto che concede il comodato) deve:
• possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia, oltre a quello concesso in comodato
• avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
• presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti. (art. 1, comma 747, lett.c), Legge 27/12/2019, n. 160). Per godere delle agevolazioni di cui sopra è obbligatorio presentare dichiarazione di variazione IMU - dovuta per legge - disponibile presso l’Ufficio Tributi e sul sito internet del Comune.
Precisazioni
Si segnala che il possesso di un ulteriore fabbricato ad uso non abitativo (es. negozio) o terreno, anche in quota parte, non fa perdere il beneficio. Anche per i contratti di comodato verbali, ai fini della decorrenza dell’agevolazione, si deve prendere in considerazione la data di conclusione del contratto stesso. In tal caso per la registrazione è sufficiente il solo Modello 69 e come tipologia dell’atto, deve essere indicato “Contratto verbale di comodato”;(vedasi “come registrare il contratto di comodato?”).
Adempimenti a carico del comodante per godere del beneficio di cui al punto 2:
1) registrare il contratto di comodato d’uso
2) presentare, entro il 30 giugno dell’anno successivo, la dichiarazione IMU su modello ministeriale, nella quale attestare il possesso dei requisiti (obbligo previsto dalla legge).
Come registrare il contratto di comodato ai fini delle agevolazioni IMU (e TASI fino al 31.12.19)?
La registrazione di un contratto di comodato può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Al momento della richiesta di registrazione dell’atto l’ufficio restituisce una copia dell’atto timbrata e firmata (durante il periodo COVID-19 le operazioni sono telematiche). I passaggi da seguire per la registrazione del contratto sono i seguenti:
1) predisposizione e firma in originale, da parte di entrambe le parti, del contratto di comodato, in tre copie (una per ciascuna delle parti e la terza per l’Ufficio)
2) applicare sul contratto una marca da bollo da 16 euro (ora contrassegni telematici), ogni 4 pagine (pari a 100 righe scritte) del contratto da registrare. La procedura deve essere effettuata su ogni copia del contratto che si intende registrare. Fate attenzione al fatto che le marche devono riportare data non successiva a quella di stipula del contratto
3) compilare in duplice copia il Modello 69, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che deve essere firmato da una delle parti con eventuale compilazione della delega per la registrazione a un soggetto terzo (la delega è presente nella 3^pagina del detto modello)
4) effettuare il versamento dell’imposta di registro di 200 euro, tramite modello F24, riportando il codice tributo 1550
5) richiedere la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di firma dell’atto; 6) consegnare (o trasmettere telematicamente) agli uffici dell’Agenzia delle Entrate le copie del contratto di comodato, il modello 69 e il modello F24 quietanzato, assieme a copia delle carte di identità del soggetto comodante e/o del comodatario, nonché dell’eventuale delegato. Per ulteriori informazioni relative alla registrazione del contratto accedere al sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Immobile ad uso abitativo locato a canone concordato.
Dal 1° gennaio 2016, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431, le imposte IMU e TASI (applicata fino al 31/12/2019), determinate applicando le aliquote stabilite dal Comune, sono ridotte del 25 per cento.
Dal 1° gennaio 2018 – nel Comune di Oderzo –, in aggiunta alla riduzione di legge del 25% per IMU e TASI, è stata istituita una aliquota agevolata IMU del 6 per mille rispetto a quella ordinaria dell’8 per mille. Dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022 a seguito unificazione di IMU e TASI è in vigore l’aliquota agevolata IMU del 7 per mille rispetto a quella ordinaria del 9 per mille.
Contratti agevolabili
Per godere delle riduzioni di cui sopra i contratti di locazione devono essere stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 09/12/1998, n. 431, in base al quale il valore, la durata (di 3 anni, rinnovabili per legge per altri 2) e le altre condizioni contrattuali devono essere definiti entro i limiti di appositi accordi territoriali tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, tenendo conto dei criteri generali previsti da apposito Decreto Interministeriale. (v. Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16701/2017 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15/03/2017). Nel Comune di Oderzo è vigente il nuovo accordo terr toriale stipulato in data 15/12/2017, aggiornato alle variazioni Istat.
Adempimenti
I proprietari di immobili che stipulano o hanno già stipulato un contratto a canone concordato - regolarmente registrato – devono presentare apposita dichiarazione ai fini IMU (disponibile sul sito internet e valida anche ai fini TASI fino al 31/12/2019), in quanto il Comune non dispone dell’informazione sulle singole unità abitative locate con canone concordato. Inoltre, nel caso in cui detti contratti siano stati stipulati senza l’assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà e degli inquilini (assistenza facoltativa), è richiesta l’attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto stesso all’accordo territoriale (asseverazione).
Come registrare il contratto di locazione?
Spetta al proprietario la registrazione del contratto di locazione e pagare l’imposta di registro. Per legge la registrazione del contratto deve essere fatta entro 30 giorni dalla data di stipula. Una volta registrato il contratto, il proprietario dovrà comunicarlo all’inquilino, oltre che all’eventuale amministratore di condominio per aggiornare il Registro di anagrafe condominiale. Per la registrazione del contratto di locazione è necessario compilare il Modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili) firmato dal locatore con eventuale firma per la cedolare secca, se convenuta. La registrazione del contratto di locazione comporta l’assolvimento dell’Imposta di Registro, che per i Fabbricati a uso abitativo è pari al 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità e di Bollo per 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto, o comunque ogni 100 righe. L’imposta di registro può essere pagata annualmente o in un’unica soluzione all’inizio del contratto. La registrazione di un contratto di comodato può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, anche in via telematica. Per ulteriori informazioni relative alla registrazione del contratto accedere al sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
IMU per soggetti residenti all’estero
1. IMU solo per anno di imposta 2022 – riduzione al 37,5% per pensionati Limitatamente all’anno di imposta 2022 la riduzione già prevista dall’anno 2021 è portata al 62,5 %, pertanto l’imposta è dovuta nella misura ridotta del 37,5 % (art. 1, comma 743, della Legge n. 234/2021). Rimane l’obbligo di presentare apposita dichiarazione sostitutiva come sotto specificato.
2. IMU dal 2021 – riduzione al 50% per pensionati in regime di convenzione L'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178 ha stabilito che, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia (**vedasi elenco sul retro), residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura del 50%.
Rispetto al 2020 si segnalano le principali differenze:
1) il contribuente può anche non essere cittadino italiano (tesi supportata anche dal Mef nelle risposte fornite a Telefisco il 28/01/2021)
2) la pensione deve essere maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e non è pertanto ammessa la pensione autonoma estera
3) non si tratta più di assimilazione ad abitazione principale ma di riduzione di imposta. Per chiarimenti si veda la Risoluzione n. 5/DF dell’11/06/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per fruire dell’agevolazione è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, entro il termine per il versamento annuale dell’imposta, su apposito modulo disponibile sul sito del Comune alla voce “IMU”
3. IMU anno 2020 – IMU dovuta senza riduzioni
Nella nuova IMU disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27/12/2019, n. 160 non è stata riproposta l’assimilazione ad abitazione principale vigente dal 2016 al 2019, con la conseguenza che tutti gli immobili (abitazioni, uffici, negozi, magazzini, terreni agricoli e aree edificabili) posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), anche se pensionati, sono soggetti a IMU. (art. 1, comma 741 della Legge 27/12/2019, 160).
4. IMU anni 2016 - 2019 esenzione per pensionati iscritti AIRE Dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 era assimilata ad abitazione principale, con esenzione da IMU e da TASI, “l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d’uso e non sia classificata nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9.” ( art. 1, comma 14 lett. a) Legge 28/12/2015, n. 208 dal 01/01/2016)
5. Aliquota per l’abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE presso il Comune di Oderzo Il Comune di Oderzo ha istituito una aliquota IMU agevolata del 7,0 per mille per l’abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) presso il medesimo Comune, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d’uso a soggetti diversi da eventuali contitolari e non sia classificata nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9. Dall’anno di imposta 2021 l’aliquota agevolata si applica anche alle pertinenze ammesse, mentre la riduzione di imposta di cui ai precedenti punti 1 e 2 si applica solo sull’unità immobiliare ad uso abitativo.
6. Obbligo di dichiarazione
Poiché l'agevolazione è applicabile a un'unica unità immobiliare, il soggetto passivo che possiede più alloggi in Italia è tenuto a presentare, al comune nel quale è ubicato l'immobile su cui si richiede l'agevolazione, la dichiarazione di variazione ai fini IMU (valida anche per la TASI, fino al 2019) su apposito modello ministeriale (scaricabile dal sito internet del Comune). In essa andrà barrata la casella riduzione, indicando nelle annotazioni che ricorrono i requisiti richiesti (risoluzione n. 10/DF Mef del 15/11/2015) .
7. Modalità di versamento
Dall’01/01/2013 è di competenza dei Comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art. 1, comma 380, Legge 24/12/2012, n. 228) per i quali l’imposta calcolata ad aliquota di base (7,6 per mille) è di competenza dello Stato e l’eventuale imposta dovuta sull’incremento dell’aliquota (8,0 per mille dal 2012) rimane al Comune. Si precisa che non sono più applicabili le disposizioni (art. 1, comma 4-bis, del Decreto legge 23/01/1993, n. 16), in base al quale era prevista la possibilità di versare l’imposta in un'unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%. Il versamento va eseguito tramite modello F24 pagabile presso qualsiasi banca, ufficio postale o in via telematica. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU ( e TASI fino al 2019) dall’estero, occorre accreditare l’importo dovuto (con spese a carico del contribuente) tramite:
- vaglia postale internazionale ordinario o vaglia postale internazionale di versamento in c/c oppure
- bonifico bancario internazionale con le seguenti modalità:
a) per la quota spettante al Comune , a favore di: COMUNE di ODERZO - SERVIZIO TESORERIA - Via Garibaldi 14 31046 Oderzo Il servizio di tesoreria comunale è svolto da Cassa di Risparmio del Veneto COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI
IBAN : IT82F0306912117100000046335 - BIC : BCITITMM
b) per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
Come causale dei versamenti devono essere indicati: - il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; - la sigla “IMU” o “TASI”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo; - l’annualità di riferimento; - l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate o “Acconto e Saldo” nel caso di pagamento in unica soluzione. La copia del versamento deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. Immobili occupati abusivamente (art.1, comma 81, Legge 29/12/2022 n. 197 con rif. art. 1, comma 759, Legge 27/12/2019, n. 160/). È prevista l'esenzione per gli immobili non utilizzati né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui gli articoli 614, secondo comma (violazione di domicilio), o 633 del codice penale (invasione di terreni o edifici) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. I fruitori dell'esenzione dovranno comunicare al comune interessato, in modalità telematiche definite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/04/2024, il possesso dei requisiti nonché, successivamente, il venirne meno.
Immobili occupati abusivamente (Art.1, comma 81, Legge 197/2022 con rif. Art. 1, comma 759 Legge 160/2019).
E' prevista l’esenzione per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma (violazione di domicilio), o 633 del codice penale (invasione di terreni o edifici) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. I fruitori dell’esenzione dovranno comunicare al comune interessato, in modalità telematiche definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/04/2024, il possesso dei previsti requisiti nonché, successivamente, il venirne meno.