Descrizione
Pubblicizzare la propria attività è molto importante ed esistono numerose possibilità.
La pubblicità può essere effettuata mediante:
- insegne, targhe professionali, vetrofanie, preinsegne, cartelli, segni orizzontali reclamistici e impianti pubblicitari di servizio
- striscioni e stendardi
- affissione di manifesti
- messaggi fonici.
Per l’installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari è necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi del Decreto legge 19/02/2026, n.19, art. 5, comma 2, convertito con Legge 20/04/2026, n. 50.
In Comune di Oderzo …
La collocazione, sul territorio comunale, di insegne, cartelli, striscioni ed altri mezzi pubblicitari, nell'ambito di attività di impresa, deve essere autorizzata dal competente Servizio Gestione del Territorio, inviando una richiesta telematica tramite il portale SUAP: per presentare la domanda consulta la pagina dedicata.
La regolamentazione della cartellonistica pubblicitaria si trova nel Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e
del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento del Canone patrimoniale di autorizzazione pubblicitaria, la cui riscossione è affidata al concessionario ABACO spa di Montebelluna.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Regolamento Edilizio Comunale.
Per le affissioni negli appositi spazi comunali riservati rivolgersi al concessionario ABACO spa di Montebelluna.
Per l'esposizione di locandine, timbratura, è possibile rivolgersi a EUROGRAF Tipografia:
- Via dei Mosaici, 21
- telefono 0422/717666
- email: servizioaffissionioderzo@gmail.com
- orario da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 12:30 e lunedì, martedì e giovedì dalle 13:30 alle 18:00.
Ai sensi del vigente Regolamento Comunale del Canone Unico le locandine possono essere esposte solo su apposite bacheche installate dal Comune o all’interno di negozi e pubblici esercizi. La loro esposizione al di fuori di questi luoghi è soggetta alla sanzione stabilita con deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della L. 689/1981.
Le bacheche a disposizione sono posizionate nei seguenti luoghi:
Approfondimenti
Nelle aree sottoposte a vincolo storico–artistico (Codice dei Beni Culturali) e paesaggistico (Decreto legislativo 22/01/2004, n.42), per le quali resta obbligatoria la preventiva autorizzazione specifica (della Soprintendenza o dell’autorità paesaggistica), in mancanza della quale la SCIA non produce effetti.
Se il mezzo pubblicitario deve essere installato in zone sottoposte a vincolo paesaggistico (fatti salvi i casi di esclusione previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n.31) ovvero a vincolo storico-culturale, la SCIA non ha effetto immediato: bisognerà attendere l’autorizzazione degli enti competenti (esempio Comune, Soprintendenza) prima di poter posizionare l’impianto.
Vige il divieto assoluto di installazione nelle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, dove è consentita esclusivamente la segnaletica stradale prescritta dal Codice della Strada.
