Descrizione

Il Comune rilascia ai cittadini i seguenti certificati ed estratti di atti che risultano trascritti nei propri registri di stato civile:
- certificato ed estratto di matrimonio: attesta il proprio stato civile, quali sono le generalità del proprio coniuge e quando e da chi è stato celebrato il matrimonio
- certificato ed estratto di morte: attesta il decesso di una persona e altri dati relativi al suo decesso
- certificato ed estratto di nascita: attesta il nome e il cognome del bambino e altri dati relativi alla sua nascita
- certificato di unione civile: attesta il proprio stato civile, quali sono le generalità del proprio partner, e quando e da chi è stato celebrata l'unione.
Gli estratti sono particolari certificati i cui dati sono presenti nei registri di stato civile del Comune e contengono, oltre ai dati minimi essenziali presenti in un certificato, le annotazioni (cioè dati specifici e significativi degli eventi della vita). Le annotazioni inserite nell'atto sono definite dal:
- Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 69 per l'atto di matrimonio e di unione civile
- Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 81 per l'atto di morte
- Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 49 per l'atto di nascita.
Nell'estratto dell'atto di nascita è possibile chiedere anche l'indicazione della paternità e della maternità (Decreto del Presidente della Repubblica 02/05/1957, n. 432, art. 3). In questo caso l'estratto può essere rilasciato solo ai genitori o ai diretti interessati, se maggiorenni.
In Comune di Oderzo …
L’estratto per riassunto dell’atto di nascita con paternità e maternità per uso riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis può essere chiesto all'Ufficio di Stato civile del Comune di Oderzo, se l'evento è qui avvenuto, oppure se l'atto è stato qui trascritto per motivi di residenza al momento dell'evento.
L’estratto per riassunto dell’atto di nascita riporta le indicazioni contenute nell'atto stesso e le relative annotazioni che siano certificabili.
Si possono richiedere certificati ed estratti relativi ad atti registrati solo a partire dal 1 Settembre 1871; per il periodo antecedente è necessario rivolgersi all’Archivio Vescovile della Diocesi di Vittorio Veneto.
Gli estratti per uso cittadinanza vengono rilasciati o in formato cartaceo, allo sportello o con invio di busta preaffrancata, o in formato digitale.
Sia nei certificati che negli estratti per riassunto vige il divieto di indicare la paternità e la maternità salvo che l'uso sia finalizzato all'esercizio di diritti o all'adempimento di doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione: in questo caso viene rilasciato solo agli interessati per far valer diritti o doveri derivanti dalla filiazione, come indicato nel Decreto Presidente della Repubblica 02/05/1957, n. 432. Questo significa che l’estratto in discorso può essere richiesto solo dall’interessato che intenda farsi riconoscere come cittadino italiano o da un suo delegato. Agenzie d’affari, procuratori o terze persone prive di delega non hanno titolo per richiedere l’estratto con paternità e maternità e la richiesta sarà respinta.
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Ai sensi ai sensi dell’art. 14, comma 2-bis del Decreto Legge 04/10/2018 n. 113, il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera, per tutti gli altri il termine è di 30 giorni.
Approfondimenti
Se non sussistono divieti di legge, gli estratti di nascita, matrimonio e morte possono essere rilasciati su modello plurilingue quando ne è fatta espressa richiesta da chi ne ha interesse.
Il certificato plurilingue è utilizzato all’estero, precisamente nei Paesi che hanno aderito a specifiche convenzioni internazionali. Questi certificati non hanno bisogno né di traduzione, né di legalizzazione.
I certificati plurilingue sono validi e riconosciuti nei seguenti Stati: Argentina, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Estonia, Francia, Germania, Croazia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Moldava, Romania, Serbia e Montenegro, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia (Legge 24/04/1967, n. 344 e Legge 21/12/1978, n. 870).
I certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.
La validità di certificati ed estratti di atti di stato civile è di sei mesi dalla data di rilascio.