Descrizione

Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione andava presentata o il versamento è stato o doveva essere effettuato, avviso di accertamento per omessa, tardiva o infedele dichiarazione oppure per mancato o parziale o tardivo pagamento dell'imposta.
Il Comune verifica la regolarità della posizione dei contribuenti e notifica un avviso di accertamento per informarli dell’esistenza di un loro debito tributario, secondo quanto risulta dalla documentazione in suo possesso, con l'indicazione dell'importo da pagare comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.
In Comune di Oderzo …
Accertamento con adesione
Il Comune di Oderzo ha definito l'istituto dell'accertamento con adesione per la sola Imposta Municipale Propria (IMU) con proprio regolamento in cui sono definiti i principi generali, tra cui il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano dal campo applicativo dell’istituto le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
Chiedere la rateizzazione dell'importo dovuto a seguito di accertamento
Il contribuente, solo per debiti di importo superiore a 250,00 €, può presentare una richiesta di rateazione, per singole rate di importo non inferiore a 50,00 € ciascuna e di durata complessiva non superiore a sessanta mesi, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importo superiore a 6.000,01 €.
Per importi superiori a 20.000,00 € la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da ente specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
La dilazione è in ogni caso soggetta alle seguenti condizioni:
- il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell’atto di accertamento;
- le rate mensili scadono l’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione;
- decadenza automatica dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di due rate, anche non consecutive, dopo espresso sollecito; in tal caso il funzionario responsabile dell’entrata procede all'emissione degli atti idonei alla riscossione, anche coattiva, per l'intero importo residuo, comprensivo di sanzioni e interessi;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle Leggi e dai Regolamenti disciplinanti ogni singola entrata o, in mancanza, dall’ art. 14 del Regolamento Generale delle Entrate;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
La eventuale polizza fideiussoria richiesta dal Comune deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale;
- la scadenza pari alla scadenza dell'ultima rata aumentata di sei mesi;
- operatività della garanzia a semplice richiesta scritta.
Le richieste di rateazione possono essere presentate, anche cumulativamente per più annualità di imposta.
Per le somme in riscossione ordinaria non è possibile l'emissione di provvedimenti di rateazione.
In caso di riscossione coattiva, la domanda di rateizzazione deve essere presentata al Concessionario della riscossione.